Art. 6.
(Diritti di successione fra le parti
dell'unione civile).

      1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
      2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un'unione civile o alle parti di un'unione civile.
      3. Nell'eventualità che una delle parti dell'unione civile succeda all'altra per

 

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causa di morte a titolo universale o a titolo particolare, la sua posizione fiscale è equiparata a quella del coniuge.